Art. 14 
 
Gratuita' della partecipazione alle sedute degli organi istituzionali 
 
  1. I consiglieri regionali partecipano alle sedute degli organi  di
cui al comma 4 dell'articolo 13 a titolo gratuito e non hanno diritto
a percepire diarie, indennita' di presenza e rimborsi spese  comunque
denominati.