Art. 17 Compensi a carico delle finanze regionali 1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo e' calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del Presidente della Giunta regionale.