Art. 17 
 
              Compensi a carico delle finanze regionali 
 
  1. Il  trattamento  economico  annuo  onnicomprensivo  di  chiunque
riceva a carico delle finanze  regionali  emolumenti  o  retribuzioni
nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo e'  calcolato
in modo tale che non superi il trattamento economico  del  Presidente
della Giunta regionale.