Art. 18 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Limitatamente alla legislatura in corso e fermo restando  quanto
disposto dall'articolo 3, la legge regionale 23 gennaio  1996,  n.  3
(Nuove norme sul funzionamento dei  gruppi  consiliari)  continua  ad
applicarsi per  gli  aspetti  relativi  alla  dotazione  numerica  di
personale assegnato ai Gruppi consiliari, compresi  quelli  soppressi
ai sensi del comma 2 dell'articolo 19. 
  2. Dall'applicazione del comma 1 non  puo'  comunque  derivare  una
spesa superiore a  quella  risultante  dall'applicazione  della  l.r.
3/1996, per le unita' di personale effettivamente impiegate alla data
di entrata in vigore della presente legge.