Art. 18 Norme transitorie 1. Limitatamente alla legislatura in corso e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) continua ad applicarsi per gli aspetti relativi alla dotazione numerica di personale assegnato ai Gruppi consiliari, compresi quelli soppressi ai sensi del comma 2 dell'articolo 19. 2. Dall'applicazione del comma 1 non puo' comunque derivare una spesa superiore a quella risultante dall'applicazione della l.r. 3/1996, per le unita' di personale effettivamente impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge.