Art. 19 
 
                            Norme finali 
 
  1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio  regionale,  entro  il  31
dicembre 2012, con  uno  o  piu'  atti,  disciplina  quanto  previsto
all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, all'articolo 4, all'articolo
6, comma 2, all'articolo 11, comma 2,  all'articolo  13,  comma  3  e
all'articolo 15, comma 5. 
  2. A  decorrere  dal  1  gennaio  2013,  sono  soppressi  i  Gruppi
consiliari del Consiglio regionale costituiti  sulla  base  del  loro
collegamento con liste regionali di candidati. Dalla stessa data sono
soppressi i contributi di cui all'articolo  2  ed  il  fondo  di  cui
all'articolo  3,  relativi  ai  Gruppi  di  cui  al  presente  comma.
Eventuali somme residue dei fondi sono assegnate ai Gruppi di cui  al
comma 3 del presente articolo. 
  3. I consiglieri regionali di cui al comma  2  dichiarano  a  quale
Gruppo consiliare intendono aderire, secondo le  modalita'  stabilite
dal Regolamento interno del Consiglio regionale. 
  4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale  e'  autorizzato
ad apportare, con proprio atto, eventuali modifiche  all'Allegato  A,
di cui al comma 1 dell'articolo 5, che si rendano necessarie ai  fini
dell'adeguamento  dello  stesso  a  norme  statali  o  ad   ulteriori
decisioni approvate dalla Conferenza di cui all'articolo 1. 
  5.  La  l.r.  3/1996  continua  ad  applicarsi  per   gli   aspetti
compatibili con la presente legge. 
  6.  In  sede  di  prima  applicazione,  l'ufficio  competente   del
Consiglio  regionale  richiede,  con  comunicazione  notificata,   ai
titolari di assegno vitalizio o di reversibilita' la dichiarazione di
cui al comma 2 dell'articolo 15, fissando un termine per il  suddetto
adempimento. Decorso inutilmente tale termine,  l'ufficio  competente
medesimo  procede  alla  sospensione   dell'erogazione   dell'assegno
vitalizio o di reversibilita' con effetto dal primo mese successivo e
per il tempo in cui permane l'inadempienza.