Art. 19 Norme finali 1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 31 dicembre 2012, con uno o piu' atti, disciplina quanto previsto all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, all'articolo 4, all'articolo 6, comma 2, all'articolo 11, comma 2, all'articolo 13, comma 3 e all'articolo 15, comma 5. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, sono soppressi i Gruppi consiliari del Consiglio regionale costituiti sulla base del loro collegamento con liste regionali di candidati. Dalla stessa data sono soppressi i contributi di cui all'articolo 2 ed il fondo di cui all'articolo 3, relativi ai Gruppi di cui al presente comma. Eventuali somme residue dei fondi sono assegnate ai Gruppi di cui al comma 3 del presente articolo. 3. I consiglieri regionali di cui al comma 2 dichiarano a quale Gruppo consiliare intendono aderire, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale. 4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio atto, eventuali modifiche all'Allegato A, di cui al comma 1 dell'articolo 5, che si rendano necessarie ai fini dell'adeguamento dello stesso a norme statali o ad ulteriori decisioni approvate dalla Conferenza di cui all'articolo 1. 5. La l.r. 3/1996 continua ad applicarsi per gli aspetti compatibili con la presente legge. 6. In sede di prima applicazione, l'ufficio competente del Consiglio regionale richiede, con comunicazione notificata, ai titolari di assegno vitalizio o di reversibilita' la dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 15, fissando un termine per il suddetto adempimento. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio competente medesimo procede alla sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio o di reversibilita' con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.