Art. 2 
 
               Costituzione dei Gruppi e finanziamento 
 
  1. I Gruppi consiliari del Consiglio regionale sono  costituiti  ai
sensi dell' articolo 52 dello Statuto regionale secondo le  modalita'
stabilite dal Regolamento interno del Consiglio stesso. 
  2. L'importo dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari
e'  definito  con  atto  dell'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
regionale ed e' contenuto entro il limite individuato alla lettera g)
del comma 1 dell'articolo 2 del d.l.  174/2012  e  specificato  dalla
Conferenza di  cui  all'articolo  1.  E'  esclusa  in  ogni  caso  la
contribuzione per partiti o movimenti politici,  nonche'  per  Gruppi
composti da un solo consigliere, salvo  quelli  che  risultino  cosi'
composti sulla base del collegamento a liste provinciali di candidati
alle elezioni che abbiano conseguito seggi. 
  3. I contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari,  al  netto
delle spese per il personale di cui all'articolo  3,  sono  destinati
esclusivamente agli scopi istituzionali  riferiti  all'attivita'  del
Consiglio  regionale  ed  alle  funzioni  di   studio,   editoria   e
comunicazione relative all'attivita' del Consiglio medesimo.