Art. 2 Costituzione dei Gruppi e finanziamento 1. I Gruppi consiliari del Consiglio regionale sono costituiti ai sensi dell' articolo 52 dello Statuto regionale secondo le modalita' stabilite dal Regolamento interno del Consiglio stesso. 2. L'importo dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari e' definito con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed e' contenuto entro il limite individuato alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e specificato dalla Conferenza di cui all'articolo 1. E' esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonche' per Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino cosi' composti sulla base del collegamento a liste provinciali di candidati alle elezioni che abbiano conseguito seggi. 3. I contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale di cui all'articolo 3, sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attivita' del Consiglio regionale ed alle funzioni di studio, editoria e comunicazione relative all'attivita' del Consiglio medesimo.