Art. 20 
 
Adeguamento  al  d.l.  174/2012  e  decorrenza  dell'efficacia  delle
                            disposizioni 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente legge danno attuazione, per
la parte di  competenza  regionale,  al  d.l.  174/2012  e  producono
effetti dal 1 gennaio 2013. 
  2. Per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente  del
Consiglio,  per  i  consiglieri  e  per  gli  assessori   in   carica
all'entrata in vigore della presente legge, la  determinazione  delle
indennita' e del  rimborso  delle  spese  di  esercizio  del  mandato
produce effetti a decorrere dall'1 gennaio 2013. 
  3. L'articolo 3 produce effetti a partire dalla X legislatura. 
  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo  38,
comma 1  dello  Statuto  regionale  ed  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria. 
 
    Perugia, 27 dicembre 2012 
 
                               MARINI