Art. 20 Adeguamento al d.l. 174/2012 e decorrenza dell'efficacia delle disposizioni 1. Le disposizioni di cui alla presente legge danno attuazione, per la parte di competenza regionale, al d.l. 174/2012 e producono effetti dal 1 gennaio 2013. 2. Per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente del Consiglio, per i consiglieri e per gli assessori in carica all'entrata in vigore della presente legge, la determinazione delle indennita' e del rimborso delle spese di esercizio del mandato produce effetti a decorrere dall'1 gennaio 2013. 3. L'articolo 3 produce effetti a partire dalla X legislatura. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 27 dicembre 2012 MARINI