Art. 3 Personale 1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprio atto, definisce l'ammontare dei contributi per il finanziamento delle spese per il personale dei Gruppi consiliari. I contributi non possono eccedere complessivamente il costo di una unita' di personale di categoria D, posizione economica D6, priva di incarichi di posizione organizzativa, moltiplicato per il numero dei consiglieri assegnati.