Art. 3 
 
                              Personale 
 
  1. L'Ufficio di presidenza del  Consiglio  regionale,  con  proprio
atto, definisce l'ammontare dei contributi per il finanziamento delle
spese per il  personale  dei  Gruppi  consiliari.  I  contributi  non
possono eccedere complessivamente il costo di una unita' di personale
di categoria  D,  posizione  economica  D6,  priva  di  incarichi  di
posizione organizzativa, moltiplicato per il numero  dei  consiglieri
assegnati.