Art. 4 Istituzione fondo 1. I fondi istituiti per il pagamento delle spese relative alle attivita' dei Gruppi di cui all'articolo 2 e di quelle per il personale di cui all'articolo 3 sono depositati in apposito conto corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale e sono alimentati da quote annuali, secondo le modalita' stabilite con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal d.l. 174/2012.