Art. 4 
 
                          Istituzione fondo 
 
  1. I fondi istituiti per il pagamento  delle  spese  relative  alle
attivita' dei Gruppi di  cui  all'articolo  2  e  di  quelle  per  il
personale di cui all'articolo 3 sono  depositati  in  apposito  conto
corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale  e  sono
alimentati da quote annuali, secondo le modalita' stabilite con  atto
dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel  rispetto  di
quanto previsto dal d.l. 174/2012.