Art. 5 
 
                   Rendiconto di esercizio annuale 
 
  1. Ciascun Gruppo di cui all'articolo 2 approva  un  rendiconto  di
esercizio annuale, strutturato secondo  il  modello  comune  allegato
alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal
comma 9 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012. 
  2. Per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di  gestione  e
la regolare tenuta della contabilita', il  rendiconto  evidenzia,  in
apposite voci,  le  risorse  trasferite  al  Gruppo  dall'Ufficio  di
presidenza del Consiglio regionale,  con  indicazione  specifica  del
titolo del trasferimento, dell'avvenuta  destinazione  delle  risorse
medesime alle finalita' di cui  al  presente  Titolo,  nonche'  delle
misure  adottate  per  consentire  la  tracciabilita'  dei  pagamenti
effettuati. 
  3. Il rendiconto, entro il 30 gennaio di ogni anno, e' trasmesso da
ciascun  Gruppo  al  Presidente  del  Consiglio  regionale,  che   lo
trasmette, unitamente alle risultanze dei  controlli  effettuati  dal
Collegio dei revisori dei conti ai sensi e per gli effetti dei  commi
4-bis e 4-ter dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio  1996,
n. 3 (Nuove  norme  sul  funzionamento  dei  gruppi  consiliari),  al
Presidente della Regione entro i successivi cinque  giorni,  ai  fini
dell'inoltro alla Sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei
Conti. 
  4.  A  fine  legislatura,  e  comunque  in  caso  di  estinzione  o
trasformazione  del  Gruppo,  il  rendiconto   e'   predisposto   con
riferimento al periodo ricompreso fra l'1 gennaio  e  la  data  delle
elezioni per  il  rinnovo  del  Consiglio  regionale,  ovvero  quella
dell'estinzione o trasformazione del Gruppo. 
  5. Il rendiconto previsto al comma 4  e'  trasmesso,  entro  trenta
giorni, decorrenti dalla fine della  legislatura,  dall'estinzione  o
dalla  trasformazione  del  Gruppo,  al  Presidente   del   Consiglio
regionale, che lo trasmette, unitamente alle  risultanze  di  cui  al
comma 3, al  Presidente  della  Regione  entro  i  successivi  cinque
giorni, ai fini dell'inoltro  alla  Sezione  regionale  di  controllo
della Corte dei Conti.