Art. 5 Rendiconto di esercizio annuale 1. Ciascun Gruppo di cui all'articolo 2 approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012. 2. Per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita', il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con indicazione specifica del titolo del trasferimento, dell'avvenuta destinazione delle risorse medesime alle finalita' di cui al presente Titolo, nonche' delle misure adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati. 3. Il rendiconto, entro il 30 gennaio di ogni anno, e' trasmesso da ciascun Gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi e per gli effetti dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), al Presidente della Regione entro i successivi cinque giorni, ai fini dell'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione o trasformazione del Gruppo, il rendiconto e' predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra l'1 gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ovvero quella dell'estinzione o trasformazione del Gruppo. 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e' trasmesso, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura, dall'estinzione o dalla trasformazione del Gruppo, al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette, unitamente alle risultanze di cui al comma 3, al Presidente della Regione entro i successivi cinque giorni, ai fini dell'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.