Art. 6 Decadenza dei Gruppi dai contributi 1. Il Gruppo consiliare, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012, decade dal diritto di erogazione di contributi da parte del Consiglio regionale, per l'anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarita', da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti: a) mancata rendicontazione delle somme ricevute nei termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 5; b) non conformita' del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello di cui al comma 1 dell'articolo 5; c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformita', trasmessa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa. 2. La decadenza di cui al comma 1 comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate a carico del bilancio del Consiglio regionale, secondo le modalita' individuate con atto dell'Ufficio di presidenza.