Art. 6 
 
                 Decadenza dei Gruppi dai contributi 
 
  1. Il Gruppo consiliare, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'articolo 1
del d.l. 174/2012, decade dal diritto di erogazione di contributi  da
parte del Consiglio regionale, per l'anno nel corso del  quale  siano
riscontrate  le  seguenti  irregolarita',  da  parte  della   Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti: 
  a) mancata rendicontazione delle somme ricevute nei termini di  cui
ai commi 3 e 5 dell'articolo 5; 
  b) non conformita' del rendiconto  di  esercizio  annuale  o  della
documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello di cui al
comma 1 dell'articolo 5; 
  c) mancata regolarizzazione del  rendiconto  di  esercizio  annuale
alle prescrizioni contenute nella comunicazione di  non  conformita',
trasmessa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti,
entro il termine fissato nella comunicazione stessa. 
  2.  La  decadenza  di  cui  al  comma  1  comporta   l'obbligo   di
restituzione delle somme ricevute e non  rendicontate  a  carico  del
bilancio del Consiglio regionale, secondo  le  modalita'  individuate
con atto dell'Ufficio di presidenza.