Art. 8 
 
                   Istituzione sistema informativo 
 
  1.  E'  istituito,  ai  sensi  della  lettera  l)   del   comma   1
dell'articolo 2 del d.l. 174/2012, il Sistema Informativo relativo al
finanziamento dell'attivita' dei Gruppi,  nel  quale  confluiscono  i
dati  relativi  ai  contributi  erogati  dal  Consiglio  regionale  a
beneficio dei Gruppi stessi. 
  2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati su apposita sezione del
sito istituzionale del Consiglio regionale e sono  resi  disponibili,
per via telematica, alla Corte dei Conti, al Ministero  dell'Economia
e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei  rendiconti
dei partiti e dei movimenti politici  di  cui  all'articolo  9  della
legge 6 luglio 2012,  n.  96  (Norme  in  materia  di  riduzione  dei
contributi pubblici in favore dei partiti e dei  movimenti  politici,
nonche' misure  per  garantire  la  trasparenza  e  i  controlli  dei
rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo
unico delle leggi concernenti il  finanziamento  dei  partiti  e  dei
movimenti politici e per l'armonizzazione del  regime  relativo  alle
detrazioni fiscali).