Art. 8 Istituzione sistema informativo 1. E' istituito, ai sensi della lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012, il Sistema Informativo relativo al finanziamento dell'attivita' dei Gruppi, nel quale confluiscono i dati relativi ai contributi erogati dal Consiglio regionale a beneficio dei Gruppi stessi. 2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati su apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).