Art. 9 Avanzo di gestione di esercizio del Gruppo 1. Le disponibilita' finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo. 2. Gli avanzi di gestione e i risparmi d'esercizio, relativi ai casi di cui al comma 4 dell'articolo 5, sono reiscritti al bilancio del Consiglio regionale.