Art. 9 
 
             Avanzo di gestione di esercizio del Gruppo 
 
  1. Le disponibilita' finanziarie derivanti da avanzi di gestione  o
da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore  dei  Gruppi
ai sensi del  comma  3  dell'articolo  2  possono  essere  utilizzate
nell'esercizio  finanziario  successivo  a  quello  di   riferimento,
mediante   apposita   e   separata   reiscrizione   alle   competenze
dell'esercizio successivo. 
  2. Gli avanzi di gestione e i  risparmi  d'esercizio,  relativi  ai
casi di cui al comma 4 dell'articolo 5, sono reiscritti  al  bilancio
del Consiglio regionale.