Art. 2 
 
            Disposizioni sul Patto di stabilita' interno 
 
  1.  Con  riferimento  agli  adempimenti  disposti  dal  «Patto   di
stabilita' interno», la Giunta regionale e' autorizzata ad  assumere,
nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  le  misure  necessarie   ad
assicurare  il  pieno  rispetto  dei  vincoli,  in  termini  sia   di
competenza che  di  cassa,  cosi'  come  prescritti  dalla  normativa
statale vigente in materia finanziaria. 
  2. Con  riferimento  ai  limiti  posti  dal  «Patto  di  stabilita'
interno»  alla  gestione  della  cassa,  la   Giunta   regionale   e'
autorizzata ad  effettuare,  nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,
variazioni di tipo compensativo  tra  unita'  previsionali  di  base,
anche non appartenenti  alla  medesima  classificazione  economica  o
funzione obiettivo, relativamente  agli  stanziamenti  di  cassa,  in
deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'art. 22  della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.