Art. 10 
 
           Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 
23 aprile 2004, n. 11 «Norme per  il  governo  del  territorio  e  in
          materia di paesaggio» e successive modificazioni 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11  e'  aggiunto  il  seguente  comma  6  bis:  «6  bis.  In
attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6,  lettera  a),
del decreto del Presidente della Repubblica n.  380  del  2001,  sono
equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera
e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere
in muratura, con struttura portante costituita da  elementi  modulari
amovibili e coperture in film  plastici  rimosse  stagionalmente.  La
Giunta  regionale  individua  le  caratteristiche  costruttive  e  le
condizioni da rispettare per l'installazione delle  serre  tunnel  di
cui al presente comma.».