Art. 11 Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio» e successive modificazioni 1. Dopo il comma 7 sexies dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e' aggiunto il seguente comma: «7 septies. In deroga al divieto di cui al comma 1 fino all'approvazione del primo PAT sono consentite, con le procedure di cui all'articolo 50, commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali e' decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'" e successive modificazioni, nonche' per le aree che sono oggetto di una specifica disciplina da parte dello strumento urbanistico generale in connessione alla localizzazione dell'opera pubblica, qualora detta opera sia stata realizzata altrove o il relativo vincolo decaduto.».