Art. 11 
 
           Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 
23 aprile 2004, n. 11 «Norme per  il  governo  del  territorio  e  in
          materia di paesaggio» e successive modificazioni 
 
  1. Dopo il comma 7 sexies dell'articolo 48 della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 e' aggiunto il  seguente  comma:  «7  septies.  In
deroga al divieto di cui al comma 1 fino all'approvazione  del  primo
PAT sono consentite, con le procedure di cui all'articolo  50,  commi
da 5 a 8 e 16 della  legge  regionale  27  giugno  1985,  n.  61,  le
varianti allo strumento urbanistico generale  finalizzate  a  dettare
una nuova disciplina per le aree nelle quali e' decaduto  un  vincolo
preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo  9,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
espropriazione per pubblica  utilita'"  e  successive  modificazioni,
nonche' per le aree che sono oggetto di una specifica  disciplina  da
parte  dello  strumento  urbanistico  generale  in  connessione  alla
localizzazione dell'opera pubblica, qualora  detta  opera  sia  stata
realizzata altrove o il relativo vincolo decaduto.».