Art. 12 
 
Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo  48
             della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 
«Norme per il governo del territorio e in  materia  di  paesaggio»  e
                      successive modificazioni. 
 
  1. Fino al riordino complessivo della  legge  regionale  23  aprile
2004, n. 11, e comunque non oltre il 31 dicembre  2013,  le  varianti
allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al  divieto
di cui all'articolo 48, comma 1,  della  legge  regionale  23  aprile
2004, n. 11 alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  e
quelle previste dal  presente  capo,  possono  essere  adottate  fino
all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT). 
  2.  E'  abrogata  la  legge  regionale  9  gennaio   2012,   n.   2
«Disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche».