Art. 13 
 
 Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 
«Disciplina per l'assegnazione  e  la  fissazione  dei  canoni  degli
             alloggi di edilizia residenziale pubblica» 
                     e successive modificazioni 
 
  1. In attuazione della vigente  normativa  europea  in  materia  di
accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la lettera a)
del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile  1996,  n.
10 e' cosi' sostituita: 
    «a) cittadini italiani; 
      a-bis)  cittadini  di  Stati  appartenenti  all'Unione  europea
regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai  sensi  del
decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30  «Attuazione   della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione  e
dei loro familiari di circolare  e  di  soggiornare  liberamente  nel
territorio degli Stati membri»; 
      a-ter) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007,  n.  3
«Attuazione della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status  di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo»; 
      a-quater) titolari dello status di rifugiato e dello status  di
protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo  19  novembre
2007, n. 251 «Attuazione della  direttiva  2004/83/CE  recante  norme
minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o  apolidi  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta»; 
      a-quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di
permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano  una  regolare
attivita' di  lavoro  subordinato  o  di  lavoro  autonomo  ai  sensi
dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».».