Art. 14 
 
Modifica dell'articolo 37, comma 4 della legge regionale  30  ottobre
                             1998, n. 25 
«Disciplina ed  organizzazione  del  trasporto   pubblico  locale»  e
                      successive modificazioni 
e disposizioni transitorie in materia  di  convalida  del  titolo  di
        viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale 
 
  1. All'articolo 37, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 1998,
n. 25,  le  parole  «al  momento  della  richiesta,  ovvero  entro  i
successivi  dieci  giorni  presso  una   qualunque   biglietteria   o
attraverso procedure informatizzate individuate dal soggetto gestore»
sono sostituite dalle seguenti:». Nel caso in cui lo stesso  presenti
l'abbonamento  entro  i  successivi  dieci  giorni  presso  qualunque
biglietteria indicata dal soggetto  gestore  o  dimostri,  attraverso
procedure informatizzate individuate dal medesimo  soggetto  gestore,
il possesso del valido titolo, non si applica alcuna sanzione". 
  2. Per i soli utenti titolari di abbonamento nominativo,  la  norma
del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 30  ottobre  1998,
n. 25, che prevede la sanzione pecuniaria di 6 euro per l'utente  che
non abbia  provveduto  a  convalidare  il  titolo  di  viaggio  anche
all'inizio  di  ogni  singola  tratta   del   viaggio,   si   applica
successivamente all'attivazione del sistema di  bigliettazione  unica
regionale. 
  3. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 10  agosto  2012,
n. 33 «Modifica all'articolo, 37 della  legge  regionale  30  ottobre
1998, n. 25 «Disciplina  ed  organizzazione  del  trasporto  pubblico
locale» e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo
di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale»».