Art. 14 Modifica dell'articolo 37, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale 1. All'articolo 37, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole «al momento della richiesta, ovvero entro i successivi dieci giorni presso una qualunque biglietteria o attraverso procedure informatizzate individuate dal soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti:». Nel caso in cui lo stesso presenti l'abbonamento entro i successivi dieci giorni presso qualunque biglietteria indicata dal soggetto gestore o dimostri, attraverso procedure informatizzate individuate dal medesimo soggetto gestore, il possesso del valido titolo, non si applica alcuna sanzione". 2. Per i soli utenti titolari di abbonamento nominativo, la norma del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, che prevede la sanzione pecuniaria di 6 euro per l'utente che non abbia provveduto a convalidare il titolo di viaggio anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio, si applica successivamente all'attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale. 3. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 33 «Modifica all'articolo, 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale»».