Art. 16 Modifica dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni 1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono aggiunte le seguenti parole: «Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione dell'ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti.». 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono inseriti i seguenti commi: «4-bis. Ciascun operatore non puo' essere titolare di nulla osta in piu' di un comune. Nel caso il medesimo operatore presenti domanda di assegnazione di nulla osta per piu' comuni dovra' indicare, in ciascuna domanda presentata, l'ordine di preferenza nella assegnazione. Il comune, in fase di rilascio del nulla osta, compie le verifiche necessarie al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma. 4-ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante puo' essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validita'. I nulla osta non possono essere ceduti distintamente dall'autorizzazione per il commercio su area pubblica e dall'azienda a cui ineriscono.». 3. Il comma 5 dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e' sostituito dal seguente: «5. Per l'anno 2013 il comune rilascia i nulla osta con durata annuale secondo un ordine di priorita' fissato sulla base del criterio della maggiore professionalita' acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul demanio marittimo e, in subordine, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.».