Art. 16 
 
Modifica dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre  2002,
                                n. 33 
«Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  turismo»   e
                      successive modificazioni 
 
  1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 48 bis della legge regionale
4 novembre 2002, n. 33 sono aggiunte le seguenti parole:  «Il  comune
stabilisce la durata temporale dei nulla osta con  riferimento  delle
diverse tipologie merceologiche in funzione  dell'ammortamento  degli
investimenti e della remunerazione dei capitali investiti.». 
  2. Dopo il comma 4 dell'articolo 48 bis  della  legge  regionale  4
novembre 2002, n. 33 sono inseriti i seguenti commi: 
    «4-bis. Ciascun operatore non puo' essere titolare di nulla  osta
in piu' di un comune. Nel caso il medesimo operatore presenti domanda
di assegnazione di nulla osta per piu'  comuni  dovra'  indicare,  in
ciascuna   domanda   presentata,   l'ordine   di   preferenza   nella
assegnazione. Il comune, in fase di rilascio del nulla  osta,  compie
le verifiche necessarie al fine di assicurare il rispetto  di  quanto
previsto dal presente comma. 
    4-ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche
in forma itinerante puo' essere collegata ad un unico nulla osta  per
il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di  validita'.
I   nulla   osta   non   possono    essere    ceduti    distintamente
dall'autorizzazione per il commercio su area pubblica e  dall'azienda
a cui ineriscono.». 
  3. Il comma 5 dell'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per l'anno 2013 il comune rilascia  i  nulla  osta  con  durata
annuale secondo  un  ordine  di  priorita'  fissato  sulla  base  del
criterio della maggiore professionalita'  acquisita,  anche  in  modo
discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in  forma
itinerante sul demanio marittimo e, in subordine, nell'esercizio  del
commercio su aree pubbliche.».