Art. 2 
 
        Interventi di edilizia produttiva che non configurano 
            variante allo strumento urbanistico generale 
 
  1. Non configurano variante allo strumento urbanistico  generale  e
sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del  D.P.R.
n. 160/2010 i seguenti interventi: 
    a)  ampliamenti  di   attivita'   produttive   che   si   rendono
indispensabili per adeguare le attivita'  ad  obblighi  derivanti  da
normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50
per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq.  di
superficie coperta; 
    b) modifiche ai dati stereometrici di progetti gia' approvati  ai
sensi della normativa in materia di sportello unico per le  attivita'
produttive,  ferme  restando  le  quantita'   volumetriche   e/o   di
superficie coperta approvate.