Art. 2 Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale 1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 160/2010 i seguenti interventi: a) ampliamenti di attivita' produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attivita' ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta; b) modifiche ai dati stereometrici di progetti gia' approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attivita' produttive, ferme restando le quantita' volumetriche e/o di superficie coperta approvate.