Art. 3 
 
           Interventi di edilizia produttiva realizzabili 
            in deroga allo strumento urbanistico generale 
 
  1. Sono soggetti al procedimento unico di cui  all'articolo  7  del
DPR 160/2010, previo parere del consiglio  comunale,  gli  interventi
che comportano ampliamenti di  attivita'  produttive  in  difformita'
dallo strumento urbanistico purche' entro il limite  massimo  dell'80
per cento del volume e/o della superficie  netta/lorda  esistente  e,
comunque, in misura non  superiore  a  1.500  mq.  Nel  caso  in  cui
l'ampliamento sia realizzato mediante il  mutamento  di  destinazione
d'uso di fabbricati  esistenti,  gli  stessi  devono  essere  situati
all'interno del medesimo  lotto  sul  quale  insiste  l'attivita'  da
ampliare o,  comunque,  costituire  con  questa  un  unico  aggregato
produttivo. 
  2. Il parere del consiglio comunale di cui al comma 1  deve  essere
reso entro sessanta giorni dalla trasmissione  dell'esito  favorevole
della conferenza di servizi o dell'istruttoria del responsabile SUAP,
decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo. 
  3. Il limite massimo di ampliamento  previsto  dal  comma  1,  puo'
essere conseguito anche con piu'  interventi  purche'  il  limite  di
1.500 mq non sia complessivamente superato.