Art. 3 Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale 1. Sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attivita' produttive in difformita' dallo strumento urbanistico purche' entro il limite massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq. Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale insiste l'attivita' da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo. 2. Il parere del consiglio comunale di cui al comma 1 deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo. 3. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1, puo' essere conseguito anche con piu' interventi purche' il limite di 1.500 mq non sia complessivamente superato.