Art. 4 
 
            Interventi di edilizia produttiva in variante 
                 allo strumento urbanistico generale 
 
  1. Fuori dei casi  previsti  dagli  articoli  2  e  3,  qualora  il
progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo 
  strumento urbanistico generale si applica,  l'articolo  8  del  DPR
160/2010, integrato dalle disposizioni del presente articolo. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 il responsabile SUAP, entro 30  giorni
dalla richiesta da parte dell'interessato, convoca in seduta pubblica
la conferenza di servizi di cui agli articoli da  14  a  14-quinquies
della legge 7 agosto 1990,  n.  241  «Nuove  norme  sul  procedimento
amministrativo» e successive modificazioni, e alle altre normative di
settore. 
  3.  Alla   conferenza   di   servizi   sono   invitate   tutte   le
amministrazioni coinvolte nel procedimento e deve essere acquisito il
consenso dell'ente competente alla approvazione della  variante  allo
strumento urbanistico generale ai  sensi  della  legge  regionale  23
aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in  materia
di paesaggio» e successive modificazioni.  In  caso  di  variante  al
piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), fermo  restando
quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del  comma  6,  in  sede   di
conferenza  di  servizi  va,  altresi',  acquisito  il   parere   non
vincolante dei comuni ricompresi nel PATI medesimo. 
  4.  La  conferenza  di  servizi,   nell'ambito   dei   procedimenti
autorizzatori,   qualora   necessario,   valuta   la   sostenibilita'
ambientale  degli  interventi,   tenendo   conto   dell'esigenza   di
razionalizzare  i  procedimenti   ed   evitare   duplicazioni   nelle
valutazioni. 
  5. La determinazione della  conferenza  di  servizi  relativa  alla
variazione dello strumento urbanistico generale e tutti  i  documenti
allegati, comprensivi del progetto completo  in  ogni  suo  elemento,
sono depositati presso la segreteria del  comune  per  dieci  giorni.
Dell'avvenuto deposito e' dato avviso sull'albo pretorio e  nel  sito
internet del comune, il  quale  puo'  attuare  ogni  altra  forma  di
divulgazione ritenuta opportuna;  entro  i  successivi  venti  giorni
chiunque puo' presentare osservazioni. 
  6. Entro trenta giorni dalla  scadenza  del  termine  per  proporre
osservazioni,  il  consiglio  comunale   delibera   sulla   variante,
decidendo anche  sulle  osservazioni  presentate.  La  determinazione
favorevole del consiglio  comunale  di  approvazione  della  variante
viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini  della  conclusione  del
procedimento.  In  caso  di  variante  al  PATI,  l'approvazione   e'
effettuata dal comune sul cui territorio ricade  l'intervento,  fermo
restando quanto previsto dal comma 3. 
  7. La variante decade ad ogni effetto  ove  i  lavori  non  vengano
iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione,  salvo  eventuale
proroga, concessa con provvedimento motivato del  consiglio  comunale
per  fatti  sopravvenuti  estranei  alla  volonta'  del   richiedente
l'intervento. La proroga per l'inizio  dei  lavori  non  puo'  essere
superiore  a  dodici  mesi  e  la  relativa  richiesta  deve   essere
presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.