Art. 5 Convenzione 1. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 e' subordinata alla stipula di una convenzione con il comune nella quale sono definiti le modalita' ed i criteri di intervento ed, in particolare, le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale. 2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, la convenzione deve anche prevedere il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilita', di mutamento di destinazione d'uso e di frazionamento in piu' unita' immobiliari degli immobili destinati all'attivita' produttiva; a tali fini e' istituito a cura e spese del richiedente un vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. 3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente, le linee guida e i criteri per l'omogenea redazione della convenzione di cui al presente articolo.