Art. 5 
 
                             Convenzione 
 
  1. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4  e'
subordinata alla stipula di una convenzione con il comune nella quale
sono definiti  le  modalita'  ed  i  criteri  di  intervento  ed,  in
particolare, le  eventuali  opere  di  urbanizzazione  e  mitigazione
necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti  ai  fini  di  un
idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale. 
  2. Per gli interventi di cui all'articolo 3,  la  convenzione  deve
anche prevedere il divieto per due anni, a far data dal rilascio  del
certificato di agibilita', di mutamento di destinazione  d'uso  e  di
frazionamento in piu' unita'  immobiliari  degli  immobili  destinati
all'attivita' produttiva; a tali fini e' istituito a cura e spese del
richiedente  un  vincolo  trascritto  presso  la  conservatoria   dei
registri immobiliari. 
  3. La Giunta  regionale,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  adotta,   sentita   la   commissione
consiliare competente, le linee guida  e  i  criteri  per  l'omogenea
redazione della convenzione di cui al presente articolo.