Art. 6 
 
                       Elenchi e monitoraggio 
 
  1. A fini  conoscitivi  i  comuni  istituiscono  ed  aggiornano  un
apposito elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli  articoli
2, 3 e 4, indicando, per ciascun tipo di intervento, il volume  o  la
superficie autorizzati. 
  2. L'elenco di cui al comma 1 e' trasmesso alla  Giunta  regionale,
ai fini del monitoraggio sull'attuazione della presente normativa.