Art. 6 Elenchi e monitoraggio 1. A fini conoscitivi i comuni istituiscono ed aggiornano un apposito elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, indicando, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie autorizzati. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' trasmesso alla Giunta regionale, ai fini del monitoraggio sull'attuazione della presente normativa.