Art. 7 Norme transitorie 1. Alle istanze presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina previgente, salvo che il richiedente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non faccia richiesta al responsabile SUAP di applicazione della normativa recata dal presente capo. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo si applica il DPR 160/2010.