Art. 7 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Alle istanze presentate al SUAP  prima  dell'entrata  in  vigore
della presente legge si applica la disciplina previgente,  salvo  che
il richiedente, entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  non  faccia  richiesta  al  responsabile  SUAP   di
applicazione della normativa recata dal presente capo. 
  2. Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  capo  si
applica il DPR 160/2010.