Art. 8 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, sono abrogati il
comma 7 bis 2 dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile  2004,
n. 11, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo  7  della  legge  regionale  26
giugno  2008  n.  4  «Disposizioni  di  riordino  e   semplificazione
normativa - Collegato alla  legge  finanziaria  2007  in  materia  di
governo del territorio, parchi e protezione  della  natura,  edilizia
residenziale pubblica,  mobilita'  e  infrastrutture»,  l'articolo  2
della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 «Disposizioni di riordino
e semplificazione normativa - collegato alla legge  finanziaria  2006
in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e
paesaggistica,  aree   naturali   protette,   edilizia   residenziale
pubblica, viabilita', mobilita' e trasporti a  fune»  e  il  comma  3
dell'articolo  2  della  legge  regionale  2  dicembre  2005,  n.  23
«Disposizioni  per  l'applicazione  della  legislazione   urbanistica
regionale e modifiche alla legge regionale  23  aprile  2004,  n.  11
«Norme per il governo del territorio»».