Art. 8 Abrogazioni 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, sono abrogati il comma 7 bis 2 dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2008 n. 4 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilita' e infrastrutture», l'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilita', mobilita' e trasporti a fune» e il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 «Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio»».