Art. 9 Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio» e successive modificazioni 1. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni e' aggiunta la seguente frase: «La deroga al comma 3 e', altresi', consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 «Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura» certifichi l'esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3.».