Art. 9 
 
Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 
«Norme per il governo del territorio e in materia  di   paesaggio»  e
                      successive modificazioni 
 
  1. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 44 della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11  e  successive  modificazioni  e'  aggiunta  la
seguente frase: «La deroga al comma 3 e',  altresi',  consentita  per
coloro che sono  stati  ammessi  alle  agevolazioni  previste  per  i
giovani in  agricoltura  gestite  dall'Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l'Agenzia  veneta
per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale  9
novembre 2001, n. 31 «Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti
in agricoltura» certifichi l'esistenza  di  un  piano  aziendale  che
soddisfi le caratteristiche previste al comma 3.».