Art. 11 Saldo finanziario 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, e' approvato il saldo finanziario positivo presunto di Euro 1.053.840.000,00, riportato nello stato di previsione dell'entrata, che e' destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli dei fondi di riserva 323600 (U.P.B. 15.01.003), 323700 (U.P.B. 15.02.003), 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002), a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dall'eliminazione dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti, nonche' dei capitoli riportati nella Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2013, allegata alla presente legge, e del capitolo 12.01.001 - 81520 (piano di rientro deficit sanitari) a titolo di maggiori entrate da manovre fiscali regionali degli anni precedenti a copertura del Piano di rientro dai deficit sanitari.