Art. 11 
 
                          Saldo finanziario 
 
  1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R. 25 marzo 2002, n.  3,
e'  approvato  il  saldo  finanziario  positivo  presunto   di   Euro
1.053.840.000,00, riportato nello stato di  previsione  dell'entrata,
che  e'  destinato  alla  copertura  delle  somme  reiscritte   nella
competenza dello stato di previsione della  spesa  nei  capitoli  dei
fondi  di  riserva  323600   (U.P.B.   15.01.003),   323700   (U.P.B.
15.02.003), 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002),  a
seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi
di partite derivanti  dalla  legislazione  statale  o  comunitaria  e
dall'eliminazione dei residui passivi perenti delle  spese  in  conto
capitale e delle spese correnti, nonche' dei capitoli riportati nella
Tabella  economie  vincolate  riprogrammate  con   il   bilancio   di
previsione annuale 2013, allegata alla presente legge, e del capitolo
12.01.001 - 81520 (piano di rientro deficit  sanitari)  a  titolo  di
maggiori entrate da manovre fiscali regionali degli anni precedenti a
copertura del Piano di rientro dai deficit sanitari.