Art. 12 
 
              Termini di perenzione dei residui passivi 
 
  1. Le somme impegnate a norma dell'art.  33  della  L.R.  25  marzo
2002, n. 3, e non pagate entro  il  termine  dell'esercizio,  possono
essere conservate nel conto dei residui per  non  piu'  di  due  anni
successivi a quello in cui l'impegno si e' perfezionato per le  spese
correnti e per non piu' di sei anni per le spese in conto capitale. 
  2. I residui passivi delle contabilita' speciali non sono  soggetti
a termini di perenzione.