Art. 12 Termini di perenzione dei residui passivi 1. Le somme impegnate a norma dell'art. 33 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, e non pagate entro il termine dell'esercizio, possono essere conservate nel conto dei residui per non piu' di due anni successivi a quello in cui l'impegno si e' perfezionato per le spese correnti e per non piu' di sei anni per le spese in conto capitale. 2. I residui passivi delle contabilita' speciali non sono soggetti a termini di perenzione.