Art. 13 
 
               Residui passivi spese in conto capitale 
 
  1. E' autorizzata l'iscrizione, nello  stato  di  previsione  della
spesa, del cap. 323500 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo  speciale
per la riassegnazione  dei  residui  passivi  delle  spese  in  conto
capitale,  perenti,  agli  effetti  amministrativi,   reclamate   dai
creditori», ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. a)  della  L.R.  25
marzo 2002,  n.  3,  con  lo  stanziamento  per  competenza  di  Euro
6.000.000,00. 
  2. Il Dirigente del Servizio Bilancio e' autorizzato  a  prelevare,
dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la
corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui  al  comma
precedente,  previa  iscrizione  degli  stanziamenti  necessari   nei
pertinenti capitoli o in nuovi capitoli  dello  stato  di  previsione
della spesa. 
  3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui  al  secondo
comma sono disposti previo accertamento  e  certificazione  da  parte
della Direzione competente: 
    della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative; 
    dell'avvenuto  perfezionamento  dell'obbligazione  nell'esercizio
originario di competenza; 
    dell'impegno che diede luogo al residuo  passivo  successivamente
caduto in perenzione amministrativa.