Art. 14 
 
                   Residui passivi spese correnti 
 
  1. E' autorizzata l'iscrizione, nello  stato  di  previsione  della
spesa, del  cap.  321920  (U.P.B.  15.01.002)  denominato  «Fondo  di
riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte  corrente,
perenti agli effetti amministrativi,  reclamate  dai  creditori»,  ai
sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3,  con  lo
stanziamento per competenza di Euro 3.000.000,00. 
  2. Il Dirigente del Servizio Bilancio e' autorizzato  a  prelevare,
dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la
corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui  al  comma
precedente,  previa  iscrizione  degli  stanziamenti  necessari   nei
pertinenti capitoli o in nuovi capitoli  dello  stato  di  previsione
della spesa. 
  3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui  al  secondo
comma sono disposti previo accertamento  e  certificazione  da  parte
della Direzione competente: 
    della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative; 
    dell'avvenuto  perfezionamento  dell'obbligazione  nell'esercizio
originario di competenza; 
    dell'impegno che diede luogo al residuo  passivo  successivamente
caduto in perenzione amministrativa.