Art. 15 
 
       Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. b)  della  L.R.  25  marzo
2002, n. 3, e' autorizzata l'iscrizione, nello  stato  di  previsione
della spesa, del capitolo 323700 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo
per la riassegnazione di  risorse  perenti  vincolate  eliminate  dal
conto dei  residui»  con  lo  stanziamento  per  competenza  di  Euro
50.000.000,00. 
  2. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c)  della  L.R.  25  marzo
2002, n. 3, e' autorizzata, altresi',  l'iscrizione  nello  stato  di
previsione  della  spesa,  del  capitolo  323600  (U.P.B.  15.01.003)
denominato «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate» con lo
stanziamento per competenza di Euro 913.261.029,40. 
  3. Con il bilancio di previsione  sono  riprogrammate  le  economie
vincolate riportate nella tabella di cui all'art. 11 per l'importo di
Euro 77.738.970,60. 
  4. La somma di Euro 3.840.000,00 iscritta  sul  capitolo  di  spesa
12.01.001 - 81520 e coperta dal saldo finanziario positivo di cui  al
precedente art. 11, e' destinata al  piano  di  rientro  dai  deficit
sanitari. 
  5. Gli stanziamenti dei capitoli di cui ai commi 1,  2,  3  e  4  e
quelli dei capitoli di cui agli articoli 13 e  14,  costituiscono  le
riassegnazioni  delle  risorse  vincolate  eliminate  dal  conto  del
bilancio e  pari  complessivamente  ad  Euro  1.053.840.000,00.  Tali
stanziamenti sono coperti  dal  saldo  finanziario  positivo  di  cui
all'art. 11. 
  6. Il Dirigente del Servizio Bilancio e'  autorizzato  a  prelevare
dai fondi di cui ai commi 1 e 2 e di cui agli  artt.  13  e  14,  con
propria determina, su richiesta delle Direzioni competenti, le  somme
occorrenti  per  la  reiscrizione  degli  importi  di  cui  al  comma
precedente,  previa  iscrizione  degli  stanziamenti  necessari   nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.