Art. 15 Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione 1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. b) della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323700 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui» con lo stanziamento per competenza di Euro 50.000.000,00. 2. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c) della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, e' autorizzata, altresi', l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323600 (U.P.B. 15.01.003) denominato «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate» con lo stanziamento per competenza di Euro 913.261.029,40. 3. Con il bilancio di previsione sono riprogrammate le economie vincolate riportate nella tabella di cui all'art. 11 per l'importo di Euro 77.738.970,60. 4. La somma di Euro 3.840.000,00 iscritta sul capitolo di spesa 12.01.001 - 81520 e coperta dal saldo finanziario positivo di cui al precedente art. 11, e' destinata al piano di rientro dai deficit sanitari. 5. Gli stanziamenti dei capitoli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e quelli dei capitoli di cui agli articoli 13 e 14, costituiscono le riassegnazioni delle risorse vincolate eliminate dal conto del bilancio e pari complessivamente ad Euro 1.053.840.000,00. Tali stanziamenti sono coperti dal saldo finanziario positivo di cui all'art. 11. 6. Il Dirigente del Servizio Bilancio e' autorizzato a prelevare dai fondi di cui ai commi 1 e 2 e di cui agli artt. 13 e 14, con propria determina, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.