Art. 16 
 
             Fondo di riserva per le spese obbligatorie 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione   della   spesa   e'   autorizzata
l'iscrizione del cap. 321940 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo  di
riserva per le spese obbligatorie», ai sensi  dell'art.  18  comma  3
della L.R. 25 marzo 2002, n. 3. 
  2. Al bilancio di  previsione  e'  allegato  l'elenco  delle  spese
obbligatorie, correlate alle unita' previsionali di  base,  ai  sensi
dell'art. 18, comma 3, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3. 
  3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a  disporre,
con proprio decreto, il prelevamento di somme dal  fondo  di  riserva
per le spese  obbligatorie  e  la  loro  iscrizione  ai  capitoli  di
bilancio inclusi nell'elenco allegato al bilancio  di  cui  al  comma
precedente.