Art. 17 
 
              Fondo di riserva per le spese impreviste 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione   della   spesa   e'   autorizzata
l'iscrizione del cap. 321930 (U.P.B.15.01.002) denominato  «Fondo  di
riserva per le spese impreviste», ai sensi dell'art. 19 della  L.  R.
25 marzo 2002, n. 3. 
  2. I prelevamenti dal "Fondo di riserva per  le  spese  impreviste"
sono disposti  mediante  deliberazione  della  Giunta  regionale,  da
trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro  30  giorni
dalla adozione.