Art. 17 Fondo di riserva per le spese impreviste 1. Nello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione del cap. 321930 (U.P.B.15.01.002) denominato «Fondo di riserva per le spese impreviste», ai sensi dell'art. 19 della L. R. 25 marzo 2002, n. 3. 2. I prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla adozione.