Art. 18 
 
           Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa 
 
  1. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, ed al fine
di facilitare il monitoraggio per la verifica del rispetto del  patto
di stabilita' e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di  previsione
della spesa, del cap. 321910 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo  di
riserva per fare fronte a maggiori pagamenti di spese  correnti»  con
uno stanziamento di cassa di Euro 50.000.000,00. 
  2. Nello stato di previsione della spesa, e' autorizzata, altresi',
l'iscrizione del cap. 322910 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo  di
riserva per  le  autorizzazioni  di  cassa  per  pagamenti  in  conto
capitale» con uno stanziamento di  cassa  di  Euro  50.000.000,00  ai
sensi dell'art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3. 
  3.  I  prelevamenti  dai   predetti   fondi   sono   disposti   con
deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma  2  dell'art.
20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.