Art. 19 
 
                       Variazioni al bilancio 
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 25, comma
2 della L.R. 25  marzo  2002,  n.  3,  ad  introdurre  variazioni  al
bilancio per l'incremento di unita' previsionali di base  presenti  o
per  l'istituzione  di  nuove  unita'  previsionali   di   base   per
l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate  a  scopi
specifici nonche' per l'iscrizione delle relative spese quando queste
siano  tassativamente  regolate   dalla   legge   o   da   specifiche
convenzioni.