Art. 20 
 
     Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B. 
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 25, comma
3,  della  L.R.  25  marzo  2002,  n.  3,  ad  apportare   variazioni
compensative fra capitoli della medesima unita' previsionale di base,
fatta  eccezione  per  le   autorizzazioni   di   spesa   di   natura
obbligatoria, per le spese in annualita' ed a pagamento differito,  e
per quelle direttamente regolate con legge. 
  2. Le variazioni di  bilancio  di  cui  al  precedente  comma  sono
disposte su proposta del competente Direttore regionale e, qualora le
variazioni riguardino piu' Direzioni, la proposta viene formulata  di
concerto fra i Direttori interessati. 
  3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del
Servizio Bilancio prima dell'approvazione e, nell'ipotesi prevista al
comma  7,  dell'art.  25,  della  L.R.   25   marzo   2002,   n.   3,
successivamente comunicati al Consiglio regionale dal Servizio Affari
della Giunta.