Art. 23 
 
           Variazioni relative alle contabilita' speciali 
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata ad introdurre, nello stato di
previsione dell'entrata e nello stato di previsione della  spesa  del
bilancio regionale, variazioni relative alle  contabilita'  speciali,
strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.