Art. 24 
 
          Restituzioni di importi a destinazione vincolata 
 
  1. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, la  Giunta
regionale e'  autorizzata  ad  adottare  le  variazioni  di  bilancio
necessarie per  l'adeguamento  degli  stanziamenti  dei  capitoli  di
entrata  e  di  spesa  riguardanti  la  restituzione   di   somme   a
destinazione vincolata.