Art. 28 
 
                       Limite per gli impegni 
 
  1. Gli  stanziamenti  di  spesa  per  competenza  costituiscono,  a
termini dell'ordinamento vigente, limiti insuperabili nell'assunzione
degli impegni da parte dei competenti Organi. 
  2. L'operativita' di tutte le leggi regionali di autorizzazione  di
spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile. 
  3. Ove di necessita', gli interventi contemplati dalle leggi stesse
devono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all'entita' degli
stanziamenti iscritti per competenza.