Art. 29 Erogazione delle spese 1. L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di norma, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilita' regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29.10.1984, n. 270 e dell'art. 66 della Legge 23.12.2000, n. 388.