Art. 29 
 
                       Erogazione delle spese 
 
  1. L'erogazione delle spese a valere sugli  stanziamenti  di  cassa
seguono, di norma, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso  delle
disponibilita' regionali sul conto speciale acceso  presso  la  Banca
d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nel  rispetto
delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla  Legge  29.10.1984,  n.
270 e dell'art. 66 della Legge 23.12.2000, n. 388.