Art. 30 
 
                    Disposizioni per i pagamenti 
 
  1.  L'invio  dei  documenti  contabili  di  spesa  alla   Tesoreria
regionale segue le disponibilita' regionali esistenti  sul  conto  di
contabilita' speciale acceso presso la Banca d'Italia  -  Sezione  di
Tesoreria Provinciale dello Stato. 
  2. Devono  essere  comunque  inviati  alla  Tesoreria  regionale  i
documenti contabili di spesa il cui  ritardo  nella  loro  estinzione
potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione. 
  3. Le eventuali anticipazioni di cassa  che  si  dovessero  rendere
necessarie per quanto stabilito nei commi  precedenti  sono  concesse
nel corso dell'esercizio nei limiti e secondo le modalita'  stabilite
dall'art. 10, comma 4, della  L.  16.5.1970,  n.  281,  e  successive
modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in
materia.