Art. 32 
 
   Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T. 
 
  1. Ai sensi dell'art.  47  della  L.R.  25  marzo  2002,  n.  3  e'
approvato  l'allegato  bilancio  per  l'esercizio  finanziario   2013
dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T. 
  2. Ai sensi dell'art. 25 della  L.R.  14  marzo  2000,  n.  25,  e'
autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione  della  spesa  del
bilancio   regionale,   del   seguente   stanziamento   relativo   al
finanziamento in favore dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la
Telematica - A.R.I.T. 
  Euro 850.000,00 al capitolo 02.01.013  -  11517  per  le  spese  di
funzionamento; 
  Euro  0,00  al  capitolo   02.02.011   -   12432   per   le   spese
d'investimento; 
  3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica -  A.R.I.T.  e'
tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del  bilancio  cosi'
da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 
  4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta  regionale,
su  proposta  della  direzione  competente  per  materia,  nomina  un
Commissario ad acta con poteri  sostitutivi  individuato  nell'ambito
del personale regionale con qualifica dirigenziale.