Art. 32 Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T. 1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e' approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2013 dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T. 2. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14 marzo 2000, n. 25, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T. Euro 850.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento; Euro 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d'investimento; 3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T. e' tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio cosi' da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.