Art. 33 Aziende regionali per il diritto agli studi universitari 1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e' approvato l'allegato bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo, L'Aquila. 2. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende per il diritto agli studi Universitari di Chieti, Teramo, L'Aquila: Euro 4.750.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511 per spese correnti; Euro 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322 per spese in conto capitale. 3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio cosi' da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.