Art. 33 
 
      Aziende regionali per il diritto agli studi universitari 
 
  1. Ai sensi dell'art.  47  della  L.R.  25  marzo  2002,  n.  3  e'
approvato  l'allegato  bilancio   di   previsione   per   l'esercizio
finanziario 2013 delle Aziende regionali per il  diritto  agli  studi
universitari di Chieti, Teramo, L'Aquila. 
  2. Ai sensi dell'art. 17 della L.R.  6  dicembre  1994,  n.  91  e'
autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione  della  spesa  del
bilancio   regionale,   dei   seguenti   stanziamenti   relativi   al
finanziamento in favore delle  Aziende  per  il  diritto  agli  studi
Universitari di Chieti, Teramo, L'Aquila: 
    Euro  4.750.000,00  al  capitolo  10.01.002  -  41511  per  spese
correnti; 
    Euro 0,00 al capitolo  10.02.001  -  42322  per  spese  in  conto
capitale. 
  3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi  tra  le  Aziende  le
quali, entro i trenta giorni successivi, sono tenute  ad  adottare  i
provvedimenti  di  variazione  del   bilancio   cosi'   da   renderlo
compatibile con le assegnazioni disposte. 
  4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta  regionale,
su  proposta  della  direzione  competente  per  materia,  nomina  un
Commissario ad acta con poteri  sostitutivi  individuato  nell'ambito
del personale regionale con qualifica dirigenziale.