Art. 34 Agenzia Sanitaria Regionale -A.S.R. 1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e' approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2013 dell'Agenzia Sanitaria Regionale. 2. Ai sensi della L.R. 10 marzo 2008, n. 5, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Agenzia Sanitaria Regionale: Euro 1.400.000,00 al capitolo 12.01.001 - 81509 per il finanziamento dell'Agenzia. 3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia Sanitaria Regionale e' tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio cosi' da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.