Art. 34 
 
                 Agenzia Sanitaria Regionale -A.S.R. 
 
  1. Ai sensi dell'art.  47  della  L.R.  25  marzo  2002,  n.  3  e'
approvato  l'allegato  bilancio  per  l'esercizio  finanziario   2013
dell'Agenzia Sanitaria Regionale. 
  2. Ai sensi  della  L.R.  10  marzo  2008,  n.  5,  e'  autorizzata
l'iscrizione nello stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
regionale, del seguente stanziamento  relativo  al  finanziamento  in
favore  dell'Agenzia  Sanitaria  Regionale:  Euro   1.400.000,00   al
capitolo 12.01.001 - 81509 per il finanziamento dell'Agenzia. 
  3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
l'Agenzia Sanitaria Regionale e' tenuta ad adottare  i  provvedimenti
di variazione del bilancio  cosi'  da  renderlo  compatibile  con  le
assegnazioni disposte. 
  4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta  regionale,
su  proposta  della  direzione  competente  per  materia,  nomina  un
Commissario ad acta con poteri  sostitutivi  individuato  nell'ambito
del personale regionale con qualifica dirigenziale.