Art. 35 Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente A.R.T.A. 1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, e' approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2013 dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A.. 2. Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64, e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'A.R.T.A.: Euro 1.200.000,00 al capitolo 05.01.020 - 291550 per il funzionamento dell'Agenzia. 3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A. e' tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione di bilancio, cosi' da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.