Art. 35 
 
       Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente A.R.T.A. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 47  della  L.R.  25  marzo  2002,  n.  3,  e'
approvato  l'allegato  bilancio  per  l'esercizio  finanziario   2013
dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A.. 
  2. Ai sensi dell'art. 29 della L.R.  29  luglio  1998,  n.  64,  e'
autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della  spesa  del
bilancio   regionale,   dei   seguenti   stanziamenti   relativi   al
finanziamento in favore dell'A.R.T.A.: Euro 1.200.000,00 al  capitolo
05.01.020 - 291550 per il funzionamento dell'Agenzia. 
  3. Entro 30 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
legge, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A.  e'
tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione di  bilancio,  cosi'
da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 
  4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta  regionale,
su  proposta  della  direzione  competente  per  materia,  nomina  un
Commissario ad acta con poteri  sostitutivi  individuato  nell'ambito
del personale regionale con qualifica dirigenziale.