Art. 9 Autorizzazione per impegni e pagamenti 1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2013, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge. 2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2013, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.