Art. 9 
 
               Autorizzazione per impegni e pagamenti 
 
  1.  E'  autorizzato  l'impegno  delle  spese  della   Regione   per
l'esercizio  finanziario  2013,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di
competenza di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge. 
  2. E' autorizzato  il  pagamento  delle  spese  della  Regione  per
l'esercizio finanziario 2013, nei limiti degli stanziamenti di  cassa
di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.