(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 14 novembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Adempimenti di trasparenza patrimoniale dei consiglieri e dei candidati consiglieri 1. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, e' tenuto a trasmettere al Presidente del consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti: a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in societa' quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilita' finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa'; b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonche' tutti i finanziamenti e contributi ricevuti, per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. 2. Alla dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, di cui al comma 1, lettera c), debbono essere allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma terzo, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dell'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica): a) il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute in cui siano analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 20.000,00, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Sono inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto e' sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicita' in relazione all'ammontare delle entrate. b) nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, per un importo che superi euro 50.000,00 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, la dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del soggetto che riceve o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva del solo consigliere. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. 3. Gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono, 4. La dichiarazione di cui comma 1, lettera c), ed i relativi allegati di cui al comma 2, devono essere trasmessi, entro tre mesi dalla data delle elezioni, anche al Collegio regionale di garanzia elettorale ai sensi della legge n. 151/1993. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 15 della stessa legge n. 515/1993. 5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), ed i relativi allegati, sono trasmessi al solo Collegio regionale di garanzia elettorale anche dai candidati non eletti. 6. Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, e' tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, entro tre mesi dalla surroga.