Art. 10 Diffida e sanzioni amministrative 1. Nel caso di inadempienza agli obblighi della presente legge da parte di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato e, nel caso di inosservanza della diffida, ne da' notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile. 2. Nel caso di inadempienza agli obblighi della presente legge da parte di un assessore, il Presidente della Giunta regionale diffida l'assessore ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato e, nel caso di inosservanza della diffida, ne da' comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che, a sua volta, ne da' notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, al consigliere o assessore inadempiente, e' comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 50,00 per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida. La competente struttura provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennita'.