Art. 10 
 
                  Diffida e sanzioni amministrative 
 
  1. Nel caso di inadempienza agli obblighi della presente  legge  da
parte di  un  consigliere,  il  Presidente  del  Consiglio  regionale
diffida  il  consigliere  ad  adempiere  entro  i   quindici   giorni
successivi alla scadenza del termine non osservato  e,  nel  caso  di
inosservanza della diffida, ne da'  notizia  al  Consiglio  regionale
nella prima seduta utile. 
  2. Nel caso di inadempienza agli obblighi della presente  legge  da
parte di un assessore, il Presidente della Giunta  regionale  diffida
l'assessore ad adempiere entro  i  quindici  giorni  successivi  alla
scadenza del termine non osservato e, nel caso di inosservanza  della
diffida, ne da' comunicazione al Presidente del  Consiglio  regionale
che, a sua volta, ne da' notizia al Consiglio regionale  nella  prima
seduta utile. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1  e  2,  al  consigliere  o  assessore
inadempiente, e' comminata una sanzione amministrativa pecuniaria  di
importo pari ad euro 50,00 per ogni giorno  di  inottemperanza  dalla
scadenza del termine di diffida.  La  competente  struttura  provvede
direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennita'.