Art. 11 
 
    Pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
 
  1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle  dichiarazioni
di cui all'art. 1,  comma  1,  lettere  a)  e  c),  e  delle  notizie
risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione  dei  redditi
di cui allo stesso  art.  1,  comma  1,  lettera  b),  nonche'  degli
aggiornamenti annuali di cui all'art.  8,  comma  1,  e'  assicurata,
oltre che dalla pubblicazione nell'anagrafe pubblica di cui  all'art.
5, anche mediante pubblicazione delle stesse nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana a cura  dei  competenti  uffici  del  Consiglio
regionale, per i consiglieri ed il Presidente della Giunta regionale,
e dei competenti uffici della Giunta regionale, per gli assessori.