Art. 11 Pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), e delle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui allo stesso art. 1, comma 1, lettera b), nonche' degli aggiornamenti annuali di cui all'art. 8, comma 1, e' assicurata, oltre che dalla pubblicazione nell'anagrafe pubblica di cui all'art. 5, anche mediante pubblicazione delle stesse nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale, per i consiglieri ed il Presidente della Giunta regionale, e dei competenti uffici della Giunta regionale, per gli assessori.